Si considera dissodamento ogni cambiamento, durevole o temporaneo, delle finalità dell’area boschiva per scopi non forestali. La superficie dissodata non è più considerata bosco ai sensi della legge forestale. Contrariamente al taglio degli alberi, il dissodamento impedisce la crescita degli alberi forestali in modo durevole o temporaneo.

I dissodamenti sono vietati. Vi è tuttavia la possibilità di concedere deroghe in presenza di gravi motivi quali ad esempio la costruzione di un’autostrada attraverso il bosco (dissodamento definitivo) o di un gasdotto sotterraneo (dissodamento temporaneo). Il rilascio di un permesso di dissodamento implica un compenso in natura nella medesima regione.

In Svizzera, fra il 2000 e il 2010 sono stati autorizzati in media circa 300 dissodamenti l’anno. Complessivamente sono stati dissodati circa 130 ettari di bosco, pari allo 0,01 per cento della superficie boschiva nazionale. Il rimboschimento compensativo ha interessato circa 90 ettari in loco e circa 35 ettari in altre zone. Sono inoltre stati adottati provvedimenti a favore della protezione della natura e del paesaggio.

La pubblicazione "aiuto all'esecuzione" del 2012 è stata rielaborata

Fra il 2000 e il 2008 il Tribunale federale ha esaminato 32 casi di dissodamento, un numero esiguo se si considerano gli interessi coinvolti e lo stretto collegamento fra insediamenti e foresta in molte aree. Il numero relativamente contenuto di dissodamenti e di casi giudiziari indica che la legislazione è sufficientemente chiara sia per i richiedenti sia per le autorità che concedono le autorizzazioni. L’aiuto all’esecuzione Dissodamenti e rimboschimenti compensativi (2012) nonché la precedente Circolare numero 1 (Dissodamenti, contenuto della domanda di dissodamento), 2007 hanno fornito un notevole contributo in tal senso.
 

La presente rielaborazione consente di sostituire, adeguare e completare l’aiuto all’esecuzione del 2012. Le principali precisazioni concernono la modifica della legge federale sulle foreste e dell’ordinanza sulle foreste nel quadro dell’iniziativa parlamentare 09.474 Flessibilizzazione della politica in materia di superficie boschiva (modifica del rimboschimento compensativo), nonché il rapporto del Consiglio federale in risposta al postulato Cramer (10.3722) che chiedeva di facilitare la costruzione di impianti a energia eolica nei boschi e nei pascoli alberati.