Di principio la legislazione riguardante la circolazione stradale è applicabile anche all’interno delle foreste svizzere. Commette uno sbaglio chi crede che circolare in stato di ebbrezza nei comprensori boschivi sia possibile o che sia permesso guidare con imprudenza su una strada forestale. Anche le azioni che distraggono dalla guida, come fare telefonate senza dispositivi "mani libere" non sono ammesse.

Gli incidenti che coinvolgono i veicoli, siano essi dovuti a una collisione che ha provocato dei feriti, oppure provocati da un conducente ubriaco alla guida di un veicolo a motore o anche solo di un calesse, vengono rapportati nei verbali redatti dagli agenti della Polizia, come avviene anche nel resto del traffico stradale.

La Legge sulla circolazione stradale

La Legge federale sulla circolazione stradale (LCStr) all’Art. 1 cpv. 2 prescrive infatti che le norme sulla circolazione valgono di principio anche per i conducenti di veicoli a motore e ciclisti su qualsiasi strada accessibile agli utenti pubblici. Una zona a traffico limitato prevede delle restrizioni al traffico veicolare, anche se ammette l'accesso a singole categorie di utenti (ad esempio solo per i ciclisti) oppure per scopi specifici ben definiti (per esempio, solo per i fornitori).

Per gli altri utenti della strada, quali pedoni e cavallerizzi, le regole del traffico si applicano solo per le strade interamente o parzialmente aperte al traffico di veicoli a motore e di velocipedi (il cosiddetto traffico veicolare misto). Sono considerate strade ai sensi della LCStr qualunque superficie adibita al traffico, sulla quale vi sono veicoli e/o pedoni in movimento. Questo termine include peraltro pure i marciapiedi, le aree e i percorsi pedonali compresi sentieri di campagna e in bosco, strade forestali oltre che i sentieri escursionistici.

Strade pubbliche e strade private

Sono considerate strade pubbliche quelle che possono essere utilizzate da un numero illimitato di utenti della strada (cerchia di utenti aperta).

Le strade non pubbliche possono invece essere utilizzate da una cerchia di utenti limitata, come nei casi dei piazzali e degli areali delle fabbriche sbarrati al traffico oppure le proprietà recintate che contengono uno stagno con dei pesci all’interno dell’area forestale.

Questo significa che, se circolare in bicicletta su strade e sentieri forestali è consentito, oppure se su una tratta è consentito l’accesso a un gruppo limitato di utenti conducenti veicoli a motore (nell’ambito delle attività di agricoltura, selvicoltura, caccia, oppure ai confinanti autorizzati, ai fornitori o ai privati) e sulla quale anche i pedoni possono muoversi, la LCStr diviene applicabile. Pertanto, si è di fronte a un’infrazione della circolazione ai sensi della LCStr, allorquando un ciclista guida una mountain-bike su una strada, pista o anche solo su un sentiero forestale ad una velocità eccessiva tale da mettere in pericolo gli altri utenti oppure se esso provoca una collisione. In casi simili la violazione della legge deve essere segnalata alle autorità competenti, che condurranno un’inchiesta.

La LCStr non è invece applicabile se una zona boschiva è transennata o chiusa da una recinzione, oppure quando il transito su una strada forestale è permesso solo a un gruppo limitato di utenti di conducenti di veicoli a motore o di ciclisti e anche laddove l'accesso ai pedoni è vietato. Per il divieto di transito nelle foreste, le disposizioni di cui sopra si applicano solo nella misura in cui le normative forestali lasciano ancora spazio alla LCStr, poiché esse, che costituiscono a tutti gli effetti una regolamentazione speciale, hanno la priorità rispetto alla LCStr.

Regole concernenti l’accesso al bosco e l’uso di biciclette

Qualunque persona è autorizzata ad accedere a piedi all’interno delle foreste senza restrizioni. I proprietari di foreste devono quindi tollerare questo genere di fruizione. Per contro, circolare con velocipedi e con cavalli dentro al bosco è consentito unicamente su strade e sentieri demarcati. Al di fuori dei sentieri, oltre che sui camminamenti temporanei e i sentieroni d’esbosco sterrati (i corridoi d’accesso usati per curare i boschi), vige per contro un divieto generale d’accesso per ciclisti e cavallerizzi. Questi non sono considerati come strade o sentieri, ai sensi delle leggi forestali cantonali e pertanto non possono essere percorsi dai ciclisti.

Questa regolamentazione viene completata dalle indicazioni del codice della circolazione stradale. L'art. 43 cpv. 1 della LCStr dedicato alla separazione della circolazione, vieta espressamente ai veicoli a motore e ai velocipedi di circolare sulle strade che non sono adatte o non sono “manifestamente” destinate alla loro circolazione, come le strade e i sentieri pedonali. Questa disposizione ha degli effetti concreti solo per i velocipedi poiché per i veicoli a motore si applica comunque il divieto di circolare secondo la legislazione forestale. Si tratta di un divieto generalizzato valido per tutta la Svizzera e che non ha bisogno di essere segnalato.

Il prerequisito per una denuncia è la certezza oggettiva che su un determinato percorso non sia permesso circolare. La giurisprudenza ritiene che questo vale in particolare non solo per i percorsi sui quali si trovano degli scalini, ma anche laddove il passaggio sarebbe possibile con dei veicoli fuoristrada. Il divieto di circolazione si estende quindi in linea di principio anche ai possibili tratti pianeggianti di una certa lunghezza situati tra gradinate o scalini, cosi come pure ad altri tratti di per sé carrozzabili.

Pali che bloccano l'accesso o deflettori ed ostacoli pedonali simili costituiscono ulteriori indicatori che evidenziano il divieto di circolazione. Il termine "manifestamente" utilizzato qui sopra mostra tuttavia le limitazioni e indica che, in caso di dubbio, è opportuno fare chiarezza grazie a un'adeguata segnaletica. Questo vale a maggior ragione in quanto all’interno delle aree boschive sempre più spesso si manifestano conflitti d'utilizzazione tra ciclisti, pedoni e altri utenti delle foreste. Questo significa che anche nelle aree forestali, la "circolazione" dovrebbe essere sempre più spesso incanalata tramite un'adeguata segnaletica.

Regole riguardanti gli autoveicoli

Per i veicoli a motore, sulle strade forestali, secondo quanto disposto dalla legislazione federale sulle foreste, in tutta la Svizzera vige un divieto generale di circolazione. Questo divieto serve a tutelare la foresta, gli animali e la popolazione locale alla ricerca di svago. In questo caso il divieto di circolazione non deve essere segnalato, come nel caso della circolazione stradale. Interventi di soccorso, di salvataggio, di pompieri, controlli di Polizia, esercitazioni militari, azioni di protezione contro i pericoli naturali, lavori di manutenzione della rete elettrica e telefonica, attività agricole, selvicolturali e venatorie, così come lavori di manutenzione dei sistemi di approvvigionamento idrico sono esclusi da questo divieto generale. Per motivi importanti i Comuni interessati, in singoli casi, possono concedere delle deroghe. Esenzioni valide per l'intero Cantone possono essere emesse unicamente dalla Polizia cantonale.

Regole valide per le bici elettriche

Le biciclette elettriche possono circolare sulle strade forestali. Ai sensi dell'art. 19 cpv. 1 lettera c dell’Ordinanza sulla segnaletica stradale, le bici elettriche (e-bike) provviste di trazione che come da fabbrica sono predisposte per raggiungere una velocità massima di 20 km/h oppure 25 chilometri l'ora con una pedalata assistita, sono escluse dal divieto di circolazione. Le E-bike che raggiungono velocità di punta maggiori, possono circolare unicamente a motore spento. Le E-bike, secondo la LCStr e la legislazione forestale, sono quindi equiparate a delle normali biciclette, in quanto non causano rumore e sono solo leggermente più veloci rispetto alle normali biciclette.

Contrariamente a ciò, le moto e i ciclomotori sono da considerare, in base ai disposti delle legislazione forestale, come dei veicoli a motore. I motori rumorosi disturbano infatti gli animali selvatici e la natura in generale, ragione che giustifica una loro inclusione tra i veicoli sottoposti ad un divieto generale di circolazione.

I boschi possono comunque essere attraversati anche da normali strade di transito aperte al traffico motorizzato. Queste strade "normali" possono essere quindi percorse da veicoli a motore, a condizione che la segnaletica non preveda altrimenti. Determinante per definire se una superficie carrozzabile è una strada forestale o normale, è la conformazione del sottofondo stradale.

E’ da tenere conto della segnaletica stradale predisposta e dell’aspetto del manto stradale. In generale si può supporre che una strada forestale (perlomeno al Nord delle Alpi, n.d.t.) non è in genere ricoperta da uno strato di usura pavimentato, come per esempio nel caso delle strade sterrate o con fondo ghiaioso. Se vi sono dubbi sulla natura di una strada, indicazioni chiare possono essere ottenute presso i Comuni interessati e presso il servizio forestale locale competente.

Quando si deve segnalare un divieto di circolazione?

Il divieto di circolazione per i veicoli a motore sulle strade forestali, in linea di principio non necessita di alcuna segnalazione. Esso si applica, in modo generalizzato, anche in assenza di cartelli di segnalazione. Secondo il § 7 cpv. 2 della Legge Forestale del Cantone di Zurigo, responsabili di predisporre la segnaletica sono i Comuni. Per evidenziare il divieto di circolazione essi possono richiedere l’autorizzazione per la posa di cartelli di divieto idonei. La polizia cantonale rilascia le autorizzazioni per l'impiego della segnaletica e offre la propria consulenza ai Comuni nel campo delle problematiche connesse con la circolazione in genere. La posa di una segnaletica è auspicabile laddove i divieti di circolazione sono spesso ignorati, oppure non è chiaro se una determinata strada sia forestale o meno.

Punibilità

I conducenti di veicoli a motore, contravvenendo al divieto di circolazione secondo la legge forestale federale, sono perseguibili legalmente. Caso analogo che si presenta anche per ciclisti e i cavallerizzi, punibili secondo la con legge forestale del Cantone di Zurigo. Responsabili di perseguire tali reati sono le Procure.

Le violazioni delle normative forestali non possono essere punite con contravvenzioni di tipo disciplinare, perché esse non sono elencate nello specifico regolamento cantonale sulle procedure con sanzioni amministrative. Se il divieto viene segnalato, la Polizia può emettere una multa disciplinare.

Chi è responsabile di eseguire dei controlli?

Per il controllo del rispetto dei divieti di circolazione all’interno delle foreste è responsabile il Comune. In questo ambito il Servizio Forestale locale esercita una sorveglianza di prossimità quale compito di Polizia forestale. I funzionali dei servizi forestali sono obbligati a denunciare le infrazioni o i reati contro la legge forestale cantonale.

Tra i compiti dei forestali vi è quindi anche quello di garantire il rispetto dei divieti di circolazione all’interno delle foreste. Il mancato rispetto dei divieti di circolazione nei boschi (compreso quello dei conducenti di biciclette o di cavalli) comporta la notifica dell’infrazione alla Polizia. L’agente di Polizia, a sua volta, constata i fatti e redige un rapporto all’istanza competente.

Oltre al forestale, è anche uno dei compiti della Polizia Comunale quello di constatare e di perseguire le infrazioni contro le regole della circolazione all’interno delle foreste, compresi i divieti di circolazione. Sono esclusi i casi di incidenti che hanno provocato feriti o morti. Questi casi sono infatti di competenza esclusiva della Polizia cantonale, con la sola eccezione delle città di Zurigo e di Winterthur (n.d.t. l’articolo originale è riferito di principio al Cantone di Zurigo). Inoltre, vale comunque una competenza sussidiaria della polizia cantonale. Fare applicare il divieto di circolazione nelle foreste, considerata l’ampia gamma di compiti a lei attribuiti, non è tuttavia tra le attività più urgenti e prioritarie della Polizia cantonale. In caso di denuncia o di costatazione propria, essa è tuttavia tenuta a procedere attivamente.

Secondo il § 5 della legislazione sulla organizzazione della Polizia del Cantone di Zurigo, il Cantone o i Comuni possono assumere ausiliari di Polizia o collaboratori terzi per adempiere i compiti di polizia a loro attribuiti. È pertanto ipotizzabile che i Comuni, per eseguire controlli simili, facciano capo a personale incaricato (come ad esempio i Ranger) o a ditte private attive nel settore dei servizi di sicurezza. Tuttavia, né il forestale, né tali agenti sono autorizzati ed emanare contravvenzioni, essendo tale competenza espressamente ed esclusivamente attribuita agli agenti di Polizia dalle disposizioni legali in materia. Per inciso, ogni "privato cittadino" che è testimone di un'azione illegale o di una infrazione, può presentare una denuncia alla Polizia. In un procedimento amministrativo o penale esso viene poi tenuto in considerazione in qualità di informatore o di testimone dei fatti, ruolo che implica l’obbligo di deporre.

Traduzione: Fulvio Giudici (Sant Antonino)