Le seguenti pretese di responsabilità civile si rilevano importanti in relazione al bosco e alla sua gestione:

  • Responsabilità per colpa: art. 41 Codice delle obbligazioni
  • Responsabilità del proprietario di un'opera: art. 58 Codice delle obbligazioni
  • Responsabilità del proprietario (di un fondo): art. 679 Codice civile svizzero

Responsabilità per colpa

Il più importante titolo di responsabilità in relazione alle foreste è la responsabilità per colpa. Sussiste colpa, quando un danno è riconducibile a negligenza o a dolo. Per quanto riguarda la gestione forestale sono di regola i comportamenti attivi che generano una responsabilità. In relazione alla proprietà forestale sono invece da tenere in considerazione soprattutto le responsabilità in casi di omissioni.

Affinché un’omissione comporti una responsabilità, occorre che sia prescritto un obbligo di agire. Fortunatamente nei boschi svizzeri tali obblighi di agire rappresentano l’eccezione. Non esiste infatti né un obbligo generalizzato di gestire i boschi, né tantomeno un obbligo di rimuovere oggetti pericolosi dal bosco. Per questo motivo, in genere, un proprietario di bosco non è ritenuto responsabile nel caso in cui un passante venisse ferito da un ramo che cade al suolo (per saperne di più clicca qui, in tedesco e francese).

Diverso è il caso, quando esiste un’obbligo di agire. Questi obblighi derivano dalla legge o dalla giurisprudenza. Un’importante norma legislativa si trova all’articolo 20 capoverso 5 della Legge federale sulle foreste. Basandosi su questa norma i Cantoni possono obbligare i proprietari di bosco a eseguire una cura minima dei propri boschi di protezione. Se un proprietario non adempie i suoi obblighi, si può ipotizzare una sua responsabilità, in particolare allorquando la mancata funzionalità del bosco di protezione può essere imputata alla non attuazione degli interventi di cura. Una ulteriore norma legale, in vigore in alcuni Cantoni, obbliga i proprietari di bosco a controllare e a curare i margini delle foreste confinanti con le strade (vedi sotto).

Quasi una sorta di norma protettrice, ma che ha la sua origine nella giurisprudenza, è. il cosiddetto principio della responsabilità per creazione di pericolo (“Gefahrensatz”) Questo principio impone a chi crea uno stato di pericolo di adottare tutti i provvedimenti necessari affinché nessuno subisca dei danni. Nel bosco le fonti di pericolo provengono dalle attività connesse con la gestione delle foreste, per esempio a seguito dell'allestimento di cataste di legname pericolose, di rami rimasti sospesi o di pezzi di legna che minacciano di scivolare a valle. In queste situazioni la migliore precauzione consiste nell’adozione rigorosa di tutte le prescrizioni note riguardanti la sicurezza.

Un ulteriore obbligo di agire riguarda le fonti di pericolo di origine naturale. Questo caso è dato laddove il pericolo è conosciuto dal proprietario. In tal caso non si esige l’eliminazione della fonte di pericolo, ma solo l’avviso delle persone a rischio. Questo può avvenire, a dipendenza della situazione, in modo personale o collocando dei cartelli di segnalazione del pericolo.

Responsabilità del proprietario di un'opera

Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale costituiscono opera ai sensi della responsabilità civile del proprietario di opere,”edifici o altri impianti tecnici o edili creati artificialmente, fissati direttamente o indirettamente in modo stabile al suolo”. In un contesto forestale le strade, le piste e i sentieri consolidati, i capanni e non da ultimo i rifugi forestali soddisfano tali requisiti. Di regola i sentieri non sistemati, così come pure gli alberi, non vengono per contro considerati come opere.

Per fare sì che il proprietario delle opere sia ritenuto responsabile, occorre che sia dimostrata l'esistenza di un difetto d’opera. Un difetto sussiste quando l’opera non offre una sufficiente sicurezza per lo scopo cui è destinata. Cosa sia conforme allo scopo dipende dalla cerchia di utenti o fruitori. Una strada forestale molto frequentata ha ad esempio una grossa cerchia di utenza e di conseguenza deve soddisfare dei requisiti minimi più elevati rispetto a una strada meno utilizzata Per i proprietari dei boschi la responsabilità civile del proprietario di opere rappresenta un certo rischio, considerato che essi sono responsabili a prescindere dalle loro colpe. Per una strada forestale questo significa, che il proprietario deve rispondere per ogni difetto, quindi anche quando il difetto è stato causato da un evento naturale o da terzi. Quanto rapidamente un simile difetto deve essere eliminato, dipende da cosa si può ragionevolmente pretendere dal proprietario interessato.

Quale principale eccezione rispetto alle regole sopra descritte, il proprietario di boschi non può essere ritenuto responsabile per le strade pubbliche, se la loro fruizione è nell’interesse di una collettività e se l'ente pubblico se ne assume la manutenzione.

Responsabilità del proprietario di un fondo

La responsabilità civile di un proprietario fondiario subentra quando egli trascende nell’esercizio dei suoi diritti di proprietà minacciando di danno o danneggiando un vicino. Sono considerati "vicini" anche dei fondi non confinanti nella misura in cui possono essere toccati da cosiddetti "eccessi pregiudizievoli" (l'art. 684 del Codice civile svizzero prevede tra gli eccessi pregiudizievoli ad esempio l’inquinamento dell’aria, i cattivi odori, i rumori, i suoni, gli scuotimenti, le radiazioni e la privazione d'insolazione o di luce diurna che sono di danno ai vicini e non sono giustificati dalla situazione e destinazione dei fondi o dall’uso locale", n.d.t.). Tutte le altre persone non sono legittimate a intentare azioni giudiziarie.

Una responsabilità esiste solo in relazione alla gestione attuale o precedente del fondo. Per il proprietario di bosco è quindi importante prodigarsi affinché la sua gestione non provochi alcuna situazione pericolosa o inaccettabile nei confronti di fondi vicini. In riferimento ai boschi sono noti solo pochi esempi concreti di applicazione della responsabilità civile del proprietario di un fondo. In un caso il proprietario di bosco è stato tenuto a risarcire dei danni poiché egli aveva lasciato in piedi degli alberi inclinati e mal ancorati al suolo lungo i margini di un bosco. La responsabilità sarebbe pure ipotizzabile nel caso in cui, durante l'esecuzione di lavori di taglio di un bosco, su un pendio o in un alveo venga abbandonato del materiale legnoso sciolto o staccato, che potrebbe in tale stato costituire un pericolo per il vicino sottostante.

Rispetto alle altre norme di responsabilità civile, quella riferita alla responsabilità del proprietario di un fondo ha il vantaggio che il vicino coinvolto non deve attendere fino al verificarsi del danno, ma può agire preventivamente, chiedendo la cessazione o la rimozione del pericolo.

Responsabilità per colpa del proprietario di bosco lungo le strade

In alcuni Cantoni l’obbligo di assicurare la cura dei margini delle foreste lungo le strade viene trasferito al proprietario di bosco. Per il proprietario boschivo un tale obbligo è doppiamente svantaggioso. Per prima cosa egli deve sopportare dei costi aggiuntivi per le operazioni di manutenzione e di controllo in favore delle strade. Per l'intero Cantone di Zurigo questi costi annui supplementari sono stimati tra i 3 e i 5 Mio. di franchi! In secondo luogo l’obbligo di agire comporta anche un trasferimento della responsabilità. al proprietario del bosco interessato.

Se il proprietario di bosco non rispetta i suoi obblighi, contravviene alla normativa. Se a seguito di questo il proprietario della strada o un utente della stessa subiscono un danno, il proprietario di bosco che ha leso la norma viene di conseguenza ritenuto colpevole e quindi responsabile.

A mio avviso tali obblighi sono in larga misura ingiustificati, dato che i costi derivanti vengono trasferiti dai fruitori (quindi dagli utenti del traffico stradale), al proprietario del bosco. Di conseguenza tali norme dovrebbero essere adeguatamente osteggiate. In alcuni Cantoni questo è stato già tentato, con esiti differenti. In tutti i casi varrebbe la pena di fare esaminare la normativa dal profilo giuridico, per esempio verificandone la sua costituzionalità. Paragonati alle spese che questa situazione cagiona annualmente, i costi per una tale perizia sarebbero certamente sopportabili.

Se non fosse possibile alcuna altra soluzione, la cura dei margini dei boschi dovrebbe essere adattata, orientandola in modo conseguente e sistematico alla minimizzazione dei costi e dei rischi. Un elemento importante sarebbe in questo ambito quello riguardante la scelta delle specie arboree. Dal punto di vista dei costi la specie arborea ideale deve poter essere potata facilmente e assicurare un buon rendimento. Dal punto di vista giuridico la specie arborea idonea dovrebbe inoltre soddisfare i seguenti requisiti:

  • possedere un fusto perpendicolare, in quanto i tronchi inclinati, nella prassi giudiziaria, hanno già condotto a dei casi di responsabilità
  • posizione e portamento stabile (sulla base della giurisprudenza germanica)
  • assenza di rami pericolanti, marcescenti o secchi
  • la specie arborea non deve essere soggetta a malattie, considerato che la salute degli alberi deve essere sorvegliata (sulla base della giurisprudenza germanica)
  • la crescita delle chiome nel profilo dello spazio libero al di sopra della strada deve essere limitata il più possibile

A questi requisiti rispondono al meglio le conifere, in particolare gli abeti bianchi e le douglasie. Gli abeti rossi tendono invece fortemente a marcire in caso in cui subiscano delle lesioni, mentre i pini e i larici tendono a crescere con andamento pendente e inclinato se si trovano ai margini dei boschi. Le latifoglie rispondono meno bene alle esigenze a livello giuridico, poiché tendono a formare chiome ampie, tronchi inclinati e rami pericolanti.

   

Il controllo delle caratteristiche elencate spetta anch’esso al proprietario di bosco. Anche in questo contesto le conifere offrono dei vantaggi. Al contrario delle conifere, le latifoglie necessitano invece di due controlli per riconoscere i rami secchi, più precisamente di un primo controllo quando vi sono le foglie e di un secondo da eseguire invece nel periodo in cui le chiome sono spoglie. In considerazione di questo, in Germania i tribunali hanno considerato i due controlli come adeguati.

Un’ulteriore riduzione dei controlli e dei costi può essere ottenuta raggruppando ed eseguendo periodicamente i tagli di bosco ai lati delle strade e gli interventi di cura. In ogni caso occorre tenere in considerazione il procedimento basato su dei tagli successivi (Saumschlagver­fahren), in particolare nei casi in cui i costi connessi con lo sbarramento del traffico stradale vanno a carico del bosco. E' tuttavia probabile che l’immagine del bosco risultante da questi procedimenti (con le aree boschive in fase di rinnovazione piuttosto estese: n.d.t.) darebbe adito a discussioni. Con un po’ di fortuna potrebbe tuttavia bastare la minaccia di introdurre un tipo di selvicoltura simile per convincere le cerchie interessate che per avere un margine boschivo piacevole e naturale vale la pena anche spendere qualcosa. In fin dei conti è la strada che si addentra nel bosco e non il contrario!

Questo contributo è stato realizzato in la collaborazione di l'Economia Forestale Svizzera (EFS-WVS). Base dell’articolo è un lavoro di Bachelor presso la scuola superiore di scienze agrarie, forestali e alimentari HAFL a Zollikofen (già SHL).

Traduzione: Fulvio Giudici, S. Antonino